Il quadro normativo si consolida
L’estate 2026 segna una svolta nella regolamentazione europea dei prodotti. La ESPR-Verordnung (EU) 2024/1781 è diritto vincolante dell’UE dalla sua adozione — e i primi regolamenti attuativi specifici per prodotto stanno assumendo una forma concreta. Allo stesso tempo, il 9 giugno 2026 la Commissione europea ha avviato procedure d’infrazione contro 20 Stati membri che non hanno recepito tempestivamente nel diritto nazionale la direttiva sul rafforzamento dei consumatori per la transizione verde (UE) 2024/825 (EmpCo). I divieti di greenwashing e gli obblighi di comunicare la durata e la riparabilità non sono più semplici dichiarazioni d’intenti politiche: vengono applicati.
Per le aziende che immettono prodotti fisici sul mercato dell’UE, ne deriva un insieme complesso di obblighi. Questo articolo riassume gli sviluppi principali delle ultime settimane e li colloca nell’architettura complessiva del Digital Product Passport (DPP).
La DPP-Registry: un registro, non un archivio dati
Cosa stabilisce il regolamento attuativo
La bozza del regolamento attuativo sulla DPP-Registry, pubblicata dalla Commissione europea alla fine di maggio, chiarisce una questione architetturale centrale: la Registry centrale memorizza esclusivamente l’identificativo univoco del prodotto, l’endpoint del resolver e il codice delle merci, non i dati effettivi del passaporto. Il modello segue il principio di un registro simile al DNS: chi vuole recuperare un DPP interroga la Registry per conoscere il resolver competente, che a sua volta rimanda ai sistemi di archiviazione dei dati del produttore o di uno spazio dati accreditato.
Questa decisione ha conseguenze di vasta portata per l’architettura dei sistemi. I produttori devono garantire direttamente — o tramite fornitori di servizi certificati — che la loro archiviazione dei dati sia accessibile, aggiornata e conforme agli standard. La ESPR non prescrive una frequenza di aggiornamento esplicita, ma richiede espressamente che il DPP contenga «informazioni aggiornate e accurate». Per i prodotti con caratteristiche dinamiche — come le batterie, la cui capacità diminuisce a causa del degrado — non si tratta di un requisito banale.
CIRPASS-2 richiede EN 18219 come standard obbligatorio
Nella sua presa di posizione formale sulla bozza della Registry, il consorzio CIRPASS-2, finanziato dall’UE, ha raccomandato di includere la norma EN 18219 come riferimento vincolante nel regolamento attuativo. La motivazione è chiara: senza un’interfaccia standardizzata tra Registry, resolver e sistema di archiviazione dei dati, si rischia un mosaico di implementazioni proprietarie che comprometterebbe l’interoperabilità transfrontaliera. EN 18219 definisce il modello di dati per lo DPP stesso; la complementare EN 18220 disciplina il livello carrier, ossia il modo in cui l’identificativo viene applicato fisicamente al prodotto, ad esempio tramite GS1 Digital Link o RAIN-RFID.
Non è ancora chiaro se la Commissione seguirà questa raccomandazione. Il termine della consultazione non è ancora scaduto; una versione definitiva è attesa per il quarto trimestre del 2026.
Requisiti specifici per settore: acciaio e batterie come modello
Bozza JRC per i semilavorati in acciaio
Il 6 giugno 2026 il Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea ha pubblicato una bozza dei requisiti dei dati DPP per i semilavorati in acciaio. Il documento è pionieristico per due motivi.
Primo, introduce sistematicamente la distinzione tra livello di lotto (Lot) e livello di prodotto (Item). Le caratteristiche statiche, come la composizione della lega o il luogo di produzione, vengono gestite a livello di prodotto; i dati dinamici o relativi al lotto — in particolare l’impronta di carbonio specifica del prodotto (PCF) — vengono gestiti a livello di lotto. Il PCF deve essere calcolato con metodi compatibili con la norma ISO 14067. Questa separazione della granularità non è una peculiarità dell’acciaio: è destinata a diventare il modello standard nei prossimi regolamenti attuativi settoriali.
Secondo, la bozza mostra quanto strettamente gli obblighi DPP siano collegati agli obblighi di rendicontazione esistenti. Le aziende che già raccolgono dati sul PCF ai sensi del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) possono riutilizzarli a livello strutturale, purché la loro gestione dei dati garantisca la granularità e l’aggiornamento richiesti.
Regolamento sulle batterie: concluso il primo progetto pilota BESS
Il regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 è il primo regolamento a rendere obbligatorio un DPP completo per una specifica categoria di prodotti. Il 5 giugno 2026 Circulor, REPT Battero e TÜV Rheinland hanno annunciato il completamento del primo passaporto per batterie di sistemi di accumulo di energia (BESS), basato su dati di terze parti verificati in modo indipendente. Il progetto pilota dimostra che i requisiti relativi ai dati del regolamento possono essere soddisfatti anche per le batterie di rete su larga scala: un segnale per l’industria che gli ostacoli all’attuazione sono risolvibili, ma non banali.
Il regolamento sulle batterie rende particolarmente evidente la scelta architetturale tra livello di lotto e livello di prodotto: i dati sulla capacità, che cambiano a causa del degrado, devono essere mantenuti aggiornati. Un passaporto statico, rilasciato una sola volta, non è sufficiente. Senza un’architettura di sistema chiara e flussi di dati automatizzati, soddisfare questo requisito su larga scala è quasi impossibile.
Tecnologia carrier: come arriva l’identificativo al prodotto
GS1 Digital Link e RAIN-RFID
La questione di come applicare fisicamente al prodotto un identificativo DPP è ancora priva di una risposta normativa definitiva, ma di fatto il mercato converge su due tecnologie carrier: codici a barre 2D (in particolare codici QR con struttura GS1 Digital Link) e RAIN-RFID. TEKLYNX ha aggiornato il proprio software CODESOFT e ora supporta gli schemi di codifica GS1 «++», con cui gli URL web possono essere scritti direttamente nella memoria dei tag RAIN-RFID: un requisito derivante dalla combinazione di EN 18220 e dello standard GS1 Digital Link.
Sul fronte dei progetti pilota, Antares Vision Group e Driscoll’s hanno annunciato per GS1 Connect 2026 un progetto pilota di tracciabilità su larga scala, basato su codici a barre 2D e GS1 Digital Link a livello di articolo, per oltre un miliardo di libbre di frutti di bosco freschi all’anno. Non è un progetto pilota DPP ai sensi di ESPR, ma dimostra che l’infrastruttura per l’identificazione a livello di articolo nella logistica alimentare esiste già e può essere ampliata.
Blockchain come ancoraggio di fiducia: il progetto pilota Hedera di Merck e The Hashgraph Group
Il 9 giugno 2026 The Hashgraph Group e Merck hanno annunciato una collaborazione per introdurre un DPP dell’UE sulla rete Hedera. Merck contribuisce con la tecnologia M-Trust per gli elementi di sicurezza fisici; The Hashgraph Group fornisce l’infrastruttura di tracciabilità basata su DLT. Il modello è rivolto alle catene di fornitura regolamentate, nelle quali l’autenticità e la dimostrabilità sono particolarmente critiche, ad esempio per i prodotti farmaceutici o le sostanze chimiche speciali.
Dal punto di vista tecnico, l’approccio è compatibile con l’architettura della Registry: il ledger Hedera funge da registro immutabile delle modifiche di stato, mentre il vero set di dati DPP resta accessibile tramite un resolver conforme agli standard. Non è chiaro se gli approcci basati su DLT saranno affrontati esplicitamente nel regolamento attuativo definitivo; la ESPR è formulata in modo tecnologicamente neutrale.
Interventi necessari per produttori e commercianti
La posizione del commercio: Ecommerce Europe
L’8 giugno 2026 Ecommerce Europe ha pubblicato un documento programmatico sull’implementazione della DPP. Le richieste principali sono: granularità flessibile dei dati, introduzione graduale e «passaporti parziali» volontari DPP per i prodotti usati. Quest’ultimo punto affronta un problema reale: la ESPR impone principalmente al produttore la DPP-creazione; non è ancora stato regolamentato in modo definitivo ciò che accade alla rivendita di prodotti usati.
Per i commercianti ne deriva l’obbligo di monitorare gli sviluppi: non appena entreranno in vigore i regolamenti attuativi specifici per settore, anche gli importatori e, in determinate circostanze, i commercianti saranno soggetti a obblighi. Chi oggi non costruisce un’infrastruttura dati si troverà sotto pressione quando entreranno in vigore.
Tre passi concreti per prepararsi
Indipendentemente dal settore, dall’attuale stato normativo si possono ricavare tre priorità operative:
Definire la strategia per gli identificativi: le strutture GTIN-basate su GS1 Digital Link sono attualmente la via più probabile verso la conformità agli standard. Le aziende che non hanno già un’adesione GS1 dovrebbero avviare ora l’adesione e l’assegnazione del prefisso.
Chiarire la granularità dei dati: la distinzione Lot/Item della bozza JRC sull’acciaio diventerà lo standard di settore. Chi oggi gestisce i dati dei prodotti solo a livello SKU deve ristrutturare la propria gestione dei dati.
Costruire o affidare a terzi l’infrastruttura del resolver: la Registry rimanda solo al resolver; l’archiviazione effettiva dei dati è in capo al produttore o a un fornitore di servizi. Questo endpoint deve essere permanentemente raggiungibile, versionato e verificabile.
Il ritmo normativo continuerà ad aumentare nei prossimi mesi. Con la versione definitiva attesa del regolamento attuativo sulla Registry nel quarto trimestre del 2026 e i primi regolamenti attuativi settoriali obbligatori a partire dal 2027, il margine di tempo per prepararsi resta ridotto.