La Commissione UE pubblica la bozza di regolamento di esecuzione sul Registro DPP

Il 29 aprile 2026 la Commissione UE ha pubblicato la bozza del regolamento di esecuzione per il Registro centrale del Passaporto Digitale di Prodotto. Ecco cosa contiene — e cosa no.

di QR3 Redaktion

La Commissione UE pubblica la bozza di regolamento di esecuzione sul Registro DPP

Contesto: perché un Registro centrale?

Il Passaporto Digitale di Prodotto (DPP) non è un sistema monolitico — è un ecosistema decentralizzato: i fabbricanti conservano i dati di prodotto sui propri server o su quelli di fornitori incaricati, mentre i consumatori e le autorità accedono a tali dati tramite interfacce standardizzate. Questo funziona in modo affidabile solo quando un'autorità neutrale garantisce che ogni identificatore univoco di prodotto si risolva in un dato valido. È proprio questa la lacuna che il Registro centrale DPP è destinato a colmare.

Il fondamento giuridico è fornito dal Regolamento ESPR (UE) 2024/1781, che istituisce il quadro per i requisiti di progettazione ecocompatibile e di sostenibilità dei prodotti. Esso impone che un simile registro debba essere gestito — ma ha lasciato i dettagli a un regolamento di esecuzione. La Commissione europea ne ha pubblicato la bozza il 29 aprile 2026.

Cosa richiede concretamente la bozza

Uno schema dati snello — volutamente minimalista

Il Registro non è esplicitamente un silo di dati per le informazioni di prodotto. Secondo la bozza, esso conserva soltanto tre dati per ogni voce:

  • l'Identificatore Univoco (UID) del prodotto,
  • l'endpoint del resolver tramite cui è possibile recuperare il passaporto di prodotto vero e proprio,
  • il relativo codice merceologico (ad esempio un GTIN GS1 o un identificatore equivalente).

Tutti i dati di prodotto aggiuntivi — composizione dei materiali, indice di riparabilità, impronta di carbonio — restano di competenza della regolamentazione settoriale. Per le batterie, il Regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 funge già da precursore con i propri requisiti DPP; per i prodotti tessili ed elettronici seguiranno regolamenti delegati nell'ambito dell'ESPR.

Questa separazione ha senso dal punto di vista architetturale: il Registro rimane stabile e agnostico rispetto alla categoria di prodotto, mentre gli obblighi sui dati specifici di settore possono essere adattati in modo flessibile.

La decisione di conservare nel Registro soltanto l'endpoint del resolver non è casuale. Essa corrisponde direttamente allo standard GS1 Digital Link, che definisce gli URL come identificatori strutturati di prodotto e consente una risoluzione coerente tra sistemi diversi. Un QR code su un prodotto contiene l'UID; la sua scansione conduce al resolver, che a sua volta reindirizza ai dati effettivi del passaporto.

Per le aziende che utilizzano già QR code dinamici e gestiscono in modo centralizzato i loro URL di destinazione, questo modello è essenzialmente il familiare principio del reindirizzamento — solo con metadati definiti per via regolamentare.

Obbligo di conservazione: 10 anni dopo l'immissione sul mercato

Uno dei requisiti più incisivi della bozza riguarda la manutenzione dei dati: le voci del Registro devono rimanere disponibili e aggiornate per almeno 10 anni dopo l'ultima volta in cui un prodotto è immesso sul mercato. L'espressione "ultima immissione sul mercato" è significativa — non si riferisce alla fine della produzione, bensì all'ultima vendita nell'UE. Per beni industriali di lunga durata o per i pezzi di ricambio, ciò può di fatto significare una disponibilità per 15-20 anni.

Questo impone esigenze sostanziali alla stabilità di sistema dell'infrastruttura del resolver. Le aziende che esternalizzano la gestione a fornitori terzi devono garantire contrattualmente che gli endpoint del resolver restino accessibili per tutto questo periodo — comprese le disposizioni per acquisizioni societarie, insolvenze o migrazioni tecnologiche.

Standardizzazione internazionale: ISO/IEC JTC 5

Parallelamente alla regolamentazione UE, a livello internazionale è stato costituito un organismo importante. ISO e IEC hanno istituito il Comitato Tecnico Congiunto 5 (ISO/IEC JTC 5), dedicato esclusivamente alla standardizzazione del DPP. Il segretariato è affidato all'Istituto tedesco per la normazione (DIN) — un segnale che anni di lavoro preparatorio da parte degli ambienti industriali tedeschi stanno dando frutti a livello internazionale.

Il mandato dell'ISO/IEC JTC 5 è chiaramente definito: il comitato deve elaborare standard internazionali che garantiscano l'interoperabilità globale dei sistemi DPP. Così facendo, affronta un problema strutturale: la regolamentazione UE crea un quadro regionale, ma le catene di approvvigionamento sono globali. Un fornitore di batterie in Corea del Sud che esporta verso l'UE deve fornire dati conformi al DPP — eppure attualmente non esiste alcuno standard internazionale uniforme su come tali dati debbano essere formattati e trasmessi.

Il rapporto tra diritto UE e standard ISO/IEC

L'ISO/IEC JTC 5 e il regolamento di esecuzione UE non sono sistemi concorrenti — sono livelli complementari. L'UE definisce cosa deve essere contenuto nel Registro e per quanto tempo. L'ISO/IEC JTC 5 standardizzerà probabilmente come i dati vengono strutturati, scambiati e validati. In pratica, ciò significa che le aziende che oggi sviluppano sistemi DPP dovrebbero tenere d'occhio entrambi i binari di sviluppo.

Categorie di prodotto in primo piano: batterie, prodotti tessili, elettronica

La bozza nomina esplicitamente tre categorie di prodotto per le quali il Registro deve diventare operativo per prime:

Le batterie sono già le più dettagliatamente regolamentate. Il Regolamento sulle batterie stabilisce i requisiti DPP per le batterie industriali, le batterie dei veicoli elettrici e le batterie di avviamento, con date di attuazione scaglionate a partire dal 2026.

I prodotti tessili sono sottoposti a una crescente pressione politica dovuta alla Strategia UE per i prodotti tessili sostenibili. Qui sono attese informazioni sulla composizione delle fibre, sull'origine e sulla riciclabilità.

L'elettronica è la categoria più complessa: cicli di vita brevi dei prodotti, catene di approvvigionamento globali e l'enorme numero di varianti di prodotto pongono esigenze particolari all'assegnazione dell'UID e alla stabilità del resolver.

Cosa la bozza non copre

Vale la pena rilevare esplicitamente ciò che la bozza lascia volutamente aperto:

  • Schema dati per il contenuto del passaporto: quali campi debba contenere un DPP per un prodotto tessile non è disciplinato dal Registro, bensì dal regolamento delegato per i prodotti tessili.
  • Tecnologia del supporto dati: QR code, NFC, RFID o Data Matrix — la bozza è neutrale dal punto di vista tecnologico. La scelta del supporto dati fisico è lasciata ai fabbricanti, purché l'UID sia leggibile dalla macchina.
  • Diritti di accesso: chi possa accedere a quali dati del passaporto (consumatori, autorità, officine di riparazione) è disciplinato dalle regolamentazioni settoriali.

Prossimi passi e tempistiche

La bozza è attualmente nella fase di consultazione pubblica. Aziende, associazioni di categoria e Stati membri possono presentare osservazioni fino al termine del periodo di consultazione. Si prevede che il regolamento di esecuzione definitivo venga adottato nel 2026, con scadenze di attuazione scaglionate a seconda della categoria di prodotto.

Se oggi state già sviluppando processi di importazione massiva per i dati di prodotto o scalando un'infrastruttura di QR code, vale la pena confrontarsi per tempo con i requisiti sull'UID e con l'architettura del resolver. Affidarsi ora a identificatori proprietari comporta il rischio di costose migrazioni una volta che il regolamento di esecuzione entrerà in vigore.

La combinazione di regolamentazione UE (cosa e per quanto tempo) e standardizzazione ISO/IEC (come e in quale formato) plasmerà in modo fondamentale il mercato dell'infrastruttura DPP nei prossimi anni. La bozza del 29 aprile 2026 non è la fine di un lungo processo — è l'inizio della fase operativa.

Fonti